Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

103.SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA - RESIDENZA )

Responsabile di procedimento: Bortoli Maria Bruna, Scattolon Cristina
Responsabile di provvedimento: Pedrani Giuliano Elio
Responsabile sostitutivo: Mina Lanfranco

Descrizione

Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, vengono individuati i titoli abilitativi e i relativi regimi giuridici per l'esercizio di determinate attività in materia di commercio, edilizia ed ambiente. In particolare nella  TABELLA A, allegata al decreto,  sono elencati i procedimenti amministrativi ed i titoli abilitativi necessari per l'avvio delle attività (in particolare con S.C.I.A.)

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente di eseguire alcuni lavori edilizi , dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato, che attesta ed autocertifica, sotto la sua responsabilità, con il supporto del tecnico di fiducia, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento.

Sono stati adottati, con l'accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire, previsti nella lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini. Non verrà più chiesta la documentazione che l'amministrazione ha già. Basterà una semplice autocertificazione o l'indicazione degli elementi che consentono all'amministrazione di reperire la documentazione. Il modello unificato agevolerà l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese. Queste versioni dei moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla Scia e al permesso di costruire sul territorio nazionale.

Modalità avvio : Può presentare Scia il titolare di un diritto reale sul bene (proprietario, comproprietario, usufruttuario, rappresentante legale della società proprietaria) situato in Comune di Parabiago.E' necessario avvalersi dell'opera di un professionista che predisponga il progetto e tutta la documentazione utile e verifichi la fattibilità dell'intervento nel rispetto degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio. Il professionista incaricato deve essere iscritto al relativo albo professionale.

Si allega il progetto redatto da un professionista che descrive compiutamente e dettagliatamente le opere da eseguire e ne attesta l'ammissibilità al Piano di Governo del Territorio e la conformità ai requisiti edili ed igienici. Gli allegati elencati sinteticamente nel modulo devono essere presentati in singola copia.

L'Amministrazione comunale, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. (ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990). E ' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

Per consultare elenco dei provvedimenti rilasciati oppure per l'individuazione della pratica edilizia si potrà consultare gli appositi registri ai seguenti link:

- http://www.comune.parabiago.mi.it/cittadino/guida_servizi/163/

- http://portale.comune.parabiago.mi.it/openweb/pratiche/pratiche_pub.php?codEstr=PE

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg salvo richiesta acquisizione atti assenso

Costi per l'utenza

La SCIA è sottoposta al pagamento dei Diritti di Segreteria, calcolati in base al tipo di intervento, e, ove necessario, del Contributo di Costruzione (oneri e costo di costruzione).

Il costo totale del Contributo di Costruzione può essere pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell'apposita comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione oppure rateizzato, garantendo mediante fideiussione bancaria o assicurativa, il versamento delle due rate così ripartite;
- 25% oltre gli interessi legali entro un anno dalla data della S.C.I.A;
- 25% oltre gli interessi legali entro due anni dalla data della S.C.I.A.
Il 50% del Contributo, non garantito da fideiussione, deve essere invece pagato entro 30 giorni dalla dalla notifica dell'apposita comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione.

 Le modalità di pagamento sono indicate in apposita sezione;  clicca qui per accedere.

Modulistica per il procedimento

Dal 2010 il processo di raccolta delle informazioni sui permessi di costruire è stato completamente rinnovato introducendo ....

Regolamenti per il procedimento

REGOLAMENTO Il regolamento edilizio comunale disciplina, in conformità alla L.R. 12/05, alle altre leggi in materia ....

Riferimenti normativi

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del ....

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Da definire
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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Recapiti e contatti
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