Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, vengono individuati i titoli abilitativi e i relativi regimi giuridici per l'esercizio di determinate attività in materia di commercio, edilizia ed ambiente. In particolare nella TABELLA A, allegata al decreto, sono elencati i procedimenti amministrativi ed i titoli abilitativi necessari per l'avvio delle attività (in particolare con S.C.I.A.)
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente di eseguire alcuni lavori edilizi , dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato, che attesta ed autocertifica, sotto la sua responsabilità, con il supporto del tecnico di fiducia, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento.
Sono stati adottati, con l'accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire, previsti nella lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini. Non verrà più chiesta la documentazione che l'amministrazione ha già. Basterà una semplice autocertificazione o l'indicazione degli elementi che consentono all'amministrazione di reperire la documentazione. Il modello unificato agevolerà l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese. Queste versioni dei moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla Scia e al permesso di costruire sul territorio nazionale.
Modalità avvio : Può presentare Scia il titolare di un diritto reale sul bene (proprietario, comproprietario, usufruttuario, rappresentante legale della società proprietaria) situato in Comune di Parabiago.E' necessario avvalersi dell'opera di un professionista che predisponga il progetto e tutta la documentazione utile e verifichi la fattibilità dell'intervento nel rispetto degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio. Il professionista incaricato deve essere iscritto al relativo albo professionale.
Si allega il progetto redatto da un professionista che descrive compiutamente e dettagliatamente le opere da eseguire e ne attesta l'ammissibilità al Piano di Governo del Territorio e la conformità ai requisiti edili ed igienici. Gli allegati elencati sinteticamente nel modulo devono essere presentati in singola copia.
L'Amministrazione comunale, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. (ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990). E ' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
Per consultare elenco dei provvedimenti rilasciati oppure per l'individuazione della pratica edilizia si potrà consultare gli appositi registri ai seguenti link:
- http://www.comune.parabiago.mi.it/cittadino/guida_servizi/163/
- http://portale.comune.parabiago.mi.it/openweb/pratiche/pratiche_pub.php?codEstr=PE