Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Descrizione

Impianti fotovoltaici: Modello Unico nazionale

Dal 25 novembre 2015 è entrato in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015, che approva il Modello Unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo e comunque non superiore a 20 kW;
  • per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
  • realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del DLgs n. 28/2011 (impianti aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, di cui non modificano la sagoma);
  • in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Contenuti del decreto

Il decreto stabilisce che il proponente/proprietario che intenda installare un impianto fotovoltaico con le caratteristiche sopra elencate compili il Modello Unico – Parte I – allegato al decreto.

Il proponente, prima dell’inizio dei lavori di installazione, invia al gestore di rete il Modello, esclusivamente con modalità informatica.

Entro 20 giorni lavorativi, il gestore di rete verifica che siano sufficienti semplici lavori per realizzare la connessione elettrica dell’impianto. In caso affermativo il gestore di rete invia, tramite pec, copia del Modello Unico al Comune. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto, il Comune valuta se procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente, secondo le modalità di cui al DPR n. 445/2000. Se sono necessari lavori complessi per realizzare la connessione elettrica, il gestore di rete invia al proponente il preventivo delle spese.

Completata l’installazione dell’impianto il proponente/proprietario compila e trasmette al gestore di rete il Modello Unico - Parte II, che il gestore provvede a trasmettere al Comune.

 Assenza di atti amministrativi

Con nota del 3 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che l'installazione degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui al decreto citato può avvenire senza acquisire atti amministrativi di assenso, ivi inclusi l'autorizzazione paesaggistica (vedi allegato).

 Modalità attuative

La compilazione da parte del proponente/proprietario della Parte I del Modello Unico nazionale sostituisce la presentazione della pratica secondo l'applicativo FERCEL (Fonti Energetiche Rinnovabili Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera).

Pertanto il Comune non è tenuto a chiedere al proponente di presentare la medesima pratica tramite l’applicativo FERCEL in uso sul portale MUTA-FER (Modello Unico Trasmissione Atti).

Per le restanti tipologie di impianti fotovoltaici, aventi caratteristiche diverse da quelle elencate all'art. 2 del decreto sopra citato, permane l'obbligo per il proponente/proprietario dell'impianto di presentare la pratica mediante gli applicativi FERCEL, FERPAS (Procedura Abilitativa Semplificata) o FERAU (Autorizzazione Unica). In questi casi il Comune continua a svolgere le attività di competenza ai sensi di legge.

Dal 25 novembre 2015 è entrato in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015, che approva il Modello Unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo e comunque non superiore a 20 kW;
  • per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
  • realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del DLgs n. 28/2011 (impianti aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, di cui non modificano la sagoma);
  • in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

 Contenuti del decreto

Il decreto stabilisce che il proponente/proprietario che intenda installare un impianto fotovoltaico con le caratteristiche sopra elencate compili il Modello Unico – Parte I – allegato al decreto.

Il proponente, prima dell’inizio dei lavori di installazione, invia al gestore di rete il Modello, esclusivamente con modalità informatica.

Entro 20 giorni lavorativi, il gestore di rete verifica che siano sufficienti semplici lavori per realizzare la connessione elettrica dell’impianto. In caso affermativo il gestore di rete invia, tramite pec, copia del Modello Unico al Comune. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto, il Comune valuta se procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente, secondo le modalità di cui al DPR n. 445/2000. Se sono necessari lavori complessi per realizzare la connessione elettrica, il gestore di rete invia al proponente il preventivo delle spese.

Completata l’installazione dell’impianto il proponente/proprietario compila e trasmette al gestore di rete il Modello Unico - Parte II, che il gestore provvede a trasmettere al Comune.

 Assenza di atti amministrativi

Con nota del 3 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che l'installazione degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui al decreto citato può avvenire senza acquisire atti amministrativi di assenso, ivi inclusi l'autorizzazione paesaggistica (vedi allegato).

 Modalità attuative

La compilazione da parte del proponente/proprietario della Parte I del Modello Unico nazionale sostituisce la presentazione della pratica secondo l'applicativo FERCEL (Fonti Energetiche Rinnovabili Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera).

Pertanto il Comune non è tenuto a chiedere al proponente di presentare la medesima pratica tramite l’applicativo FERCEL in uso sul portale MUTA-FER (Modello Unico Trasmissione Atti).

Per le restanti tipologie di impianti fotovoltaici, aventi caratteristiche diverse da quelle elencate all'art. 2 del decreto sopra citato, permane l'obbligo per il proponente/proprietario dell'impianto di presentare la pratica mediante gli applicativi FERCEL, FERPAS (Procedura Abilitativa Semplificata) o FERAU (Autorizzazione Unica). In questi casi il Comune continua a svolgere le attività di competenza ai sensi di legge.

 

VEDASI ANCHE LINK: http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=DG_Reti/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213788648008&pagename=DG_RSSWrapper

NB. Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al decreto ministeriale 19 maggio 2015 di semplificazione per l'installazione di alcune tipologie di impianti fotovoltaici e autorizzazione paesaggistica (81 KB) PDF

Per gli altri casi si ricorda invece che a decorrere dal 10 dicembre 2012, sul territorio della Lombardia, la presentazione e la gestione amministrativa e tecnica della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e dell'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Gli applicativi realizzati per la gestione in modalità telematica sono:
- FERCEL per la comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera
- FERPAS per l'istanza di procedura abilitativa semplificata.

FERCEL e FERPAS saranno disponibili, sempre a decorrere dal 10 dicembre 2012, sulla piattaforma MUTA - Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile in modalità totalmente gratuita da parte di chiunque, all'indirizzo internet http://www.muta.servizirl.it oppure Clicca qui

L'entrata in vigore delle procedure FERCEL e FERPAS (di competenza comunale) è stata approvata con decreto n. 10545 del 21 novembre 2012.

La piattaforma MUTA

L'attivazione delle procedure informatiche FERCEL e FERPAS attua quanto previsto dalle "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili(FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"approvate con Delibera di Giunta regionale n. 3298 del 18 aprile 2012

Chi contattare

Personale da contattare: Caviglia Giuseppe, Porrati Tiziana

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg

Costi per l'utenza

nessuno

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Da definire
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Recapiti e contatti
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