Il progettista, in fase di presentazione di qualsiasi progetto che incida sull'aspetto esteriore dei luoghi, determina l'entità dell'impatto paesistico dello stesso, utilizzando i criteri forniti nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" previsto dell'art. 30 delle N.T.A. del PIANO TERRRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.) e unendo all'istanza un modulo che abbia i contenuti minimi di cui all'allegato B;
Nel caso in cui la determinazione consegua un impatto che superi la soglia di rilevanza, - come definita attraverso l'applicazione delle "Linee guida" - il progetto dovrà essere soggetto a giudizio di impatto paesistico e pertanto le istanze edilizie devono essere corredate dalla relazione paesistica dei cui all'art. 25.6 delle N.T.A. del P.T.P.R..
Il P.G.T. ha indicato esplicitamente la classe di sensibilità delle diverse parti del territorio, mentre con l'art. 54 delle Norma del Piano delle Regole ha escluso dall'esame di impatto paesistico:
- le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (rampe ed ascensori);
- gli interventi di realizzazione di edifici pertinenziali, con esclusione delle zone A;
- recinzioni,muri di cinta e cancellate;
- ulteriori interventi non rilevanti sotto il profilo dell'impatto paesistico (per questi ultimi si rimanda all'apposito atto deliberativo)
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Indicazioni procedurali in caso di progetti soggetti all’esame di impatto paesistico previsto dal P.T.P.R. - fermo restando le esclusioni previste dal P.G.T e dalla delibera di Giunta Comunale n.61 del 16-05-2013 :
In caso di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) odovrà essere allegato:
- il solo esame di impatto paesistico effettuato dal progettista se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza;
- il giudizio di impatto paesistico, espresso dalla Commissione del Paesaggio preliminarmente alla presentazione della pratica, se il progetto rimane sotto la soglia di tolleranza (impatto rilevante ma tollerabile), accompagnato in caso di di giudizio “negativo” da apposita relazione che giustifichi e motivi l’eventuale riprogettazione o meno dell’intervento;
- il giudizio di impatto paesistico “positivo” o “neutro”, espresso dalla Commissione del Paesaggio preliminarmente alla presentazione della pratica, se il progetto rimane sopra la soglia di tolleranza;
Sarà comunque facoltà dell’interessato presentare contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - nel caso di progetto con impatto sopra la soglia di “rilevanza” o di “tolleranza” - la valutazione di impatto paesistico accompagnata dalla relazione paesistica e dall’ulteriore documentazione necessaria per l’acquisizione del giudizio di impatto paesistico a condizione tuttavia che l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 3 ovvero dell’art. 23-bis comma 2 del D.P.R. 380/01, si impegni a dare inizio ai lavori solo dopo l’acquisizione del giudizio di impatto paesistico (inizio dei lavori che non potrà avvenire nel caso di acquisizione di un giudizio negativo, e quindi vincolante, qualora il progetto si collochi al di sopra della soglia di tolleranza e conseguentemente la DIA sia priva di effetti). In tale fattispecie l’ufficio dovrà acquisire apposito giudizio di impatto paesistico e comunicarlo all’interessato tempestivamente e comunque nel termine di 60 giorni dalla presentazione della documentazione, decorso il quale il giudizio di impatto sarà da intendersi acquisito in senso “positivo” (cfr. art.7 comma 18 ed allegato A.2.1 del Regolamento Edilizio nonché art. 64 comma 8 della L.R. 12/05). La presentazione contestuale della valutazione di impatto non sarà da intendersi come atto distinto e separato dal procedimento di SCIA o DIA e pertanto non sarà assoggettato a diritti e bolli previsti dalla normativa vigente. In caso di intervento sopra la soglia di tolleranza e con giudizio di impatto negativo la proprietà dovrà necessariamente provvedere alla riprogettazione dell’intervento presentando nuova SCIA.
In mancanza - all’atto della presentazione della SCIA - del preliminare giudizio di impatto paesistico ovvero della valutazione di impatto paesistico, della relazione di impatto paesistico e dell’ulteriore documentazione prevista, l’ufficio competente dovrà provvedere ad adottare e notificare all’interessato il provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ovvero l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
Nel caso di opere già eseguite, il Dirigente provvederà ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R.380/01 qualora il giudizio di impatto sia “negativo” ed il progetto risulti sopra la soglia di tolleranza.