Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

VALUTAZIONE IMPATTO PAESISTICO (VIP) - DOMANDA PREVENTIVA

Responsabile di procedimento: Pedrani Giuliano Elio
Responsabile di provvedimento: Mina Lanfranco
Responsabile sostitutivo: d'Apolito Domenico

Descrizione

Il progettista, in fase di presentazione di qualsiasi progetto che incida sull'aspetto esteriore dei luoghi, determina l'entità dell'impatto paesistico dello stesso, utilizzando i criteri forniti nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" previsto dell'art. 30 delle N.T.A. del PIANO TERRRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.) e unendo all'istanza un modulo che abbia i contenuti minimi di cui all'allegato B;

Nel caso in cui la determinazione consegua un impatto che superi la soglia di rilevanza, - come definita attraverso l'applicazione delle "Linee guida" - il progetto dovrà essere soggetto a giudizio di impatto paesistico e pertanto le istanze edilizie devono essere corredate dalla relazione paesistica dei cui all'art. 25.6 delle N.T.A. del P.T.P.R..

Il P.G.T. ha indicato esplicitamente la classe di sensibilità delle diverse parti del territorio, mentre con l'art. 54 delle Norma del Piano delle Regole ha escluso dall'esame di impatto paesistico:
- le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (rampe ed ascensori);
- gli interventi di realizzazione di edifici pertinenziali, con esclusione delle zone A;
- recinzioni,muri di cinta e cancellate;
- ulteriori interventi non rilevanti sotto il profilo dell'impatto paesistico (per questi ultimi si rimanda all'apposito atto deliberativo)

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Indicazioni procedurali in caso di progetti soggetti all’esame di impatto paesistico previsto dal P.T.P.R.  - fermo restando le esclusioni previste dal P.G.T e dalla delibera di Giunta Comunale n.61 del 16-05-2013 :

In caso di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) odovrà essere allegato:

- il solo esame di impatto paesistico effettuato dal progettista se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza;

- il giudizio di impatto paesistico, espresso dalla Commissione del Paesaggio preliminarmente alla presentazione della pratica, se il progetto rimane sotto la soglia di tolleranza (impatto rilevante ma tollerabile), accompagnato in caso di di giudizio “negativo” da apposita relazione che giustifichi e motivi l’eventuale riprogettazione o meno dell’intervento;

- il giudizio di impatto paesistico “positivo” o “neutro”, espresso dalla Commissione del Paesaggio preliminarmente alla presentazione della pratica, se il progetto rimane sopra la soglia di tolleranza;

Sarà comunque facoltà dell’interessato presentare contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - nel caso di progetto con impatto sopra la soglia di “rilevanza” o di “tolleranza” - la valutazione di impatto paesistico accompagnata dalla relazione paesistica e dall’ulteriore documentazione necessaria per l’acquisizione del giudizio di impatto paesistico a condizione tuttavia che l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 3 ovvero dell’art. 23-bis comma 2 del D.P.R. 380/01, si impegni a dare inizio ai lavori solo dopo l’acquisizione del giudizio di impatto paesistico (inizio dei lavori che non potrà avvenire nel caso di acquisizione di un giudizio negativo, e quindi vincolante, qualora il progetto si collochi al di sopra della soglia di tolleranza e conseguentemente la DIA sia priva di effetti). In tale fattispecie l’ufficio dovrà acquisire apposito giudizio di impatto paesistico e comunicarlo all’interessato tempestivamente e comunque nel termine di 60 giorni dalla presentazione della documentazione, decorso il quale il giudizio di impatto sarà da intendersi acquisito in senso “positivo” (cfr. art.7 comma 18 ed allegato A.2.1 del Regolamento Edilizio nonché art. 64 comma 8 della L.R. 12/05). La presentazione contestuale della valutazione di impatto non sarà da intendersi come atto distinto e separato dal procedimento di SCIA o DIA e pertanto non sarà assoggettato a diritti e bolli previsti dalla normativa vigente. In caso di intervento sopra la soglia di tolleranza e con giudizio di impatto negativo la proprietà dovrà necessariamente provvedere alla riprogettazione dell’intervento presentando nuova SCIA.

In mancanza - all’atto della presentazione della SCIA - del preliminare giudizio di impatto paesistico ovvero della valutazione di impatto paesistico, della relazione di impatto paesistico e dell’ulteriore documentazione prevista, l’ufficio competente dovrà provvedere ad adottare e notificare all’interessato il provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ovvero l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

Nel caso di opere già eseguite, il Dirigente provvederà ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R.380/01 qualora il giudizio di impatto sia “negativo” ed il progetto risulti sopra la soglia di tolleranza.

 

Chi contattare

Personale da contattare: Bortoli Maria Bruna, Scattolon Cristina

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 gg

Costi per l'utenza

La domanda è sottoposta al pagamento di:
- Marca da Bollo pari € 16,00 da apporre sulla Domanda;
- Diritti di segreteria - VEDASI APPOSITA SEZIONE: http://trasparenza.comune.parabiago.mi.it/archivio5_modulistica_0_14779_22_1.html

 Le modalità di pagamento sono indicate in apposita sezione;  clicca qui per accedere.

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Da definire
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Recapiti e contatti
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