Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DENUNCIA OPERE IN CEMENTO ARMATO - STRUTTURA METALLICA

Responsabile di procedimento: Caviglia Giuseppe, Porrati Tiziana
Responsabile di provvedimento: Pedrani Giuliano Elio
Responsabile sostitutivo: Marchetti Vito

Descrizione

1.Tutti gli interventi edilizi che prevedono opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e in struttura metallica sono soggette alla presentazione della Denuncia di inizio lavori relativa a opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica ai sensi della legislazione in vigore[1].

2.Tutti gli interventi edilizi con opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le opere in struttura metallica realizzate dopo il 05/01/1972 - per le quali è prevista la presentazione della denuncia ai sensi dell’art. 4 della L. 5/11/1971, n.1086 - devono essere dotati del certificato di collaudo (anche in caso di permessi in sanatoria/sanatorie) ai sensi dell’art. 7 della L. 5/11/1971, n.1086;

3.Per tutti gli interventi edilizi iniziati prima del 05/03/2008 e non ricompresi nel punto  precedente ( PUNTO 2: opere in  conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le opere in struttura metallica realizzate prima il 05/01/1972)  oppure in assenza di opere in cemento armato, a struttura metallica ecc, dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di agibilità, dichiarazione di tecnico abilitato attestante che:

  • le strutture impiegate sono staticamente idonee a sopportare tutti i carichi agenti;
  • il fabbricato è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato.
  • è stata effettuata una ricognizione generale delle opere con i necessari rilevamenti ai fini della verifica di eventuali segni di dissesto e si è constatato che l’immobile:
  • possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alla caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;
  • possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative di settore;
  • possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di settore;

4.Per tutti gli interventi edilizi iniziate dopo il 05/03/2008 (comprendendo altresì gli interventi su  edifici esistenti come ampliamenti e sopraelevazioni), realizzati con qualsiasi materiale  previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 e non soggetti alla denuncia ai sensi dell’art.4 della L. 5/11/1971, n. 1086, dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di agibilità, certificato di collaudo ai sensi del capitolo 9 del D.M. 14/01/2008 (salvo il caso in cui il progettista dichiari di avvalersi della facoltà di utilizzare la previgente normativa tecnica, con la conseguenza che la scadenza del 05/03/2008 è spostata al 30/06/2009).

E' disponibile un elenco delle pratiche depositate presso il Genio Civile (anni 1971-1999) e trasmesse da Regione Lombardia - CLICCA QUI

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Si ricordano altresì gli obblighi di deposito della pratica simica: il deposito del progetto è valido anche agli effetti della "Denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del D.p.r. 380/01 (Denuncia Cementi armati e struttura metallica), se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purchè la documentazine a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.

Il deposito o la richiesta di certificazione per sopraelevazione va presentato dal commitente o da un suo delegato con procura speciale compilando la modulistica on-line, attraverso apposito portale CPORTAL,  previa autenticazione e profilazione da parte dell'utenza.

Tutte le relazioni dovranno essere presentate su supporto digitale e firmate con firma elettronica certificata, poichè il sistema informatico provvederà a confrontare i dati anagrafici dichiarati con quelli estratti dalla firma elettronica e rifiuterà le pratiche in cui non trova adeguata corrispondenza.

LINK UTILI:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischio-sismico

http://trasparenza.comune.parabiago.mi.it/archivio27_normativa_0_3422_3.html

http://trasparenza.comune.parabiago.mi.it/archivio16_procedimenti_0_36169_3.html

 

 

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

La presentazione non comporta nessun costo

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. (GU ....
NORMATIVA SISMICA IN LOMBARDIA - VEDASI ANCHE APPOSITA SEZIONE DI REGIONE LOMBARDIA : http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischio-sismico

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
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