Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Pubblicazione di matrimonio

Responsabile di procedimento: Villa Anna Lisa Franca, NEBULONI RODOLFO, Picco Elisa
Responsabile di provvedimento: Villa Anna Lisa Franca, NEBULONI RODOLFO, Picco Elisa
Responsabile sostitutivo: Fasson Gian Luca

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Le pubblicazioni sono un avviso pubblico esposto sul sito del Comune e rende noto che la coppia intende sposarsi.
Se la coppia risiede in due comuni diversi, occorre rivolgersi al comune in cui risiede almeno uno dei due futuri sposi. Sarà direttamente l'ufficio a richiedere i documenti necessari per entrambi (anche per il non residente) e l'avviso verrà pubblicato in tutte e due le città.
Si consiglia di richiedere le pubblicazioni nel Comune in cui verrà celebrato il matrimonio.

 

Almeno uno dei due futuri sposi deve risiedere in Parabiago.

Gli sposi devono recarsi all'Ufficio Stato Civile e compilare l'apposito modulo di autocertificazione a cui allegare:
- documenti di identità validi dei nubendi;
- codice fiscale degli stessi;
- per contrarre il matrimonio con rito religioso: richiesta di pubblicazione di matrimonio rilasciata dal Parroco;
- per coloro che non hanno compiuto i 18 anni (ma hanno compiuto almeno i 16 anni): un'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal competente Tribunale per i minorenni;
- per gli stranieri: nulla-osta al matrimonio, ai sensi dell'art 116 del C.C rilasciato dall'autorità straniera competente per territorio in Italia debitamente legalizzato in Prefettura;
- TRADUTTORE (munito del proprio documento di riconoscimento) nel caso in cui il/la nubendo/a non conosce la lingua italiana.

 

Tempi:

Il procedimento è evaso entro 30 giorni compatibilmente con l'acquisizione di ufficio della documentazione necessaria.
L'atto verrà pubblicato sull'albo pretorio on line nei relativi comuni di residenza per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dalla scadenza della pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione, questa si considera come non avvenuta.
Alla scadenza del termine l'ufficio rilascia il certificato di eseguita pubblicazione da consegnarsi al Parroco (in caso di matrimonio religioso).

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
12 giorni

Costi per l'utenza

L'unico costo richiesto è la marca da bollo virtuale da € 16,00 (due se gli sposi risiedono in Comuni differenti) che i nubendi pagheranno direttamente all'ufficio.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2021
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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