Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO (Da

Responsabile di procedimento: Pedrani Giuliano Elio, Scattolon Cristina
Responsabile di provvedimento: Pedrani Giuliano Elio

Descrizione

Secondo quanto recentemente disposto dall'articolo 23 ter del DPR 380/01 "...... costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa  categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a)residenziale; a-bis)turistico-ricettiva; b)produttiva e direzionale; c)commerciale; d)rurale…..". All'oggi tuttavia sono spirati i termini entro cui Regione Lombardia avrebbe potuto adeguare la propria normativa ai sensi del sopracitato art.23 ter e pertanto, occorre necessariamente fare riferimento al sopracitato articolo di Legge. Non avendo la Regione Lombardia adeguato la propria disciplina legislativa ai principi espressi dall’art.23-ter nel termine ad essa assegnato, si dovrebbe ritenere ormai inapplicabile l’art. 52 della L.R. 12/2005, segnatamente con riferimento alla previsione sulla disciplina della comunicazione espressa da 2 comma.

Si rinvia alla tabella allegata al D.Lgs 222/2016 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti), nonché alla Lr 12.2005 per maggiori dettagli.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
varia in funzione dell'istanza presentata (Permesso di Costruire/DIA/SCIA)

Costi per l'utenza

Il mutamento di destinazione d’uso avrà carattere oneroso in funzione alle caratteristiche dell'intervento ed alle seguenti variabili: a) variazione della categoria funzionale (cfr. art.23 ter del D.P.R. 380/01); b) Data del mutamento (prima o dopo 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori che hanno determinato la destinazione d'uso); c) tipologia di opere da eseguire con riferimento all'art. 3 del D.P.R. 380/01.

 Le modalità di pagamento sono indicate in apposita sezione;  clicca qui per accedere.

Nel caso di presentazione di Permesso di Costruire ovvero della SCIA secondo le regole ordinarie (art.10 DPR 380/01), per mutamento d'uso con opere, si dovrà provvedere al pagamento dei diritti di segreteria e del contributo di costruzione (con le modalità sopra indicate) per interventi rientranti nella tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia da calcolarsi in base al tariffario comunale.

Nel caso di presentazione di Permesso di Costruire il costo totale del contributo può essere pagato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica della conclusione dell'istruttoria (preventivamente al rilascio del permesso di costruire) oppure rateizzato come segue, garantendo mediante fideiussione bancaria o assicurativa, il versamento delle rate così ripartite:
- 25% oltre gli interessi legali entro un anno dalla data del Permesso di Costruire;
- 25% oltre gli interessi legali entro due anni dalla data del Permesso di Costruire;
- Il 50% del Contributo, non garantito da fideiussione, deve essere invece pagato entro 60 giorni dalla data di notifica del Permesso.

Nel caso di presentazione della SCIA secondo le regole ordinarie (art.10 DPR 380/01) il costo totale del Contributo di Costruzione può essere pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell'apposita comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione oppure rateizzato, garantendo mediante fideiussione bancaria o assicurativa, il versamento delle due rate così ripartite;
- 25% oltre gli interessi legali entro un anno dalla data della D.I.A;
- 25% oltre gli interessi legali entro due anni dalla data della D.I.A.
Il 50% del Contributo, non garantito da fideiussione, deve essere invece pagato entro 30 giorni dalla dalla notifica dell'apposita comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Da definire
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