Per l’anno 2023 le aliquote (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2022, pubblicata nel presente sito) sono le stesse dell’anno 2022.
QUALI SOGGETTI INTERESSA
Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA
- fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.
- abitazioni principali (esclusivamente quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e pertinenze della stessa (se accatastate come C/2, C/6 e C/7).
- terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C01 (negozi), utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa, che sino al 2019 erano soggette ad IMU con aliquota 9,6 per mille e a TASI con aliquota 1,0 per mille, dal 2020 sono soggette ad IMU con aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
La normativa vigente richiede che il soggetto passivo presenti la dichiarazione IMU, in cui attesti il possesso dei requisiti prescritti dalle norme per usufruire dell'agevolazione. La dichiarazione non è richiesta per l’abitazione principale, in quanto il dato viene desunto dalle risultanze anagrafiche. I soggetti passivi interessati devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
L'imposta municipale propria non si applica:
- al possesso dell'abitazione principale, immobili assimilati e pertinenze degli stessi (in ragione di un solo immobile rispettivamente di categoria C02 - C06 - C07), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
I comodati
Dal 2016 è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. La lettera “0a” del terzo comma dell’articolo 13 del Dl n.201/2011 prevede tale riduzione per gli immobili, non accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, purché sussistano le seguenti condizioni:
- immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- il comodato deve risultare da regolare contratto registrato;
- venga presentata la dichiarazione IMU in cui viene attestata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, a nulla rilevando precedenti dichiarazioni, poiché sono mutate le condizioni per l’accesso al beneficio.
precisazioni:
- ai fini della decorrenza della riduzione del 50 per cento della base imponibile per la determinazione dell'IMU applicabile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, si deve prendere in considerazione la data di stipula del contratto di comodato (sia in forma scritta che in forma verbale).
- il contratto (in forma scritta) deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto; per usufruire dell’agevolazione dal 1° gennaio, occorre quindi provvedere alla registrazione entro il 20 dello stesso mese.
- per i contratti registrati successivamente, l’agevolazione decorre dal 1° mese coperto dalla registrazione, mentre per i mesi precedenti l’imposta è dovuta in misura piena (salva la possibilità, in alternativa, di versare le sanzioni per registrazione tardiva).
- per beneficiare dell’agevolazione dal 1° gennaio il contratto di comodato (verbale) deve comunque essere registrato.
- con nota n. 8876/2016 dell’8 aprile 2016 (pubblicata nel presente sito), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che ai fini della decorrenza della riduzione del 50 per cento della base imponibile per la determinazione dell'IMU applicabile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso.
Per ulteriori precisazioni si invita a consultare anche la risoluzione n.1/DF del 17 febbraio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicata nel presente sito.
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
È prevista l'esenzione dall’IMU per i terreni rientranti in questa tipologia.
Gli immobili locati a canone concordato
Agevolazione prevista per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n.431/1998. Dal 2016 l’Imu, determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune, è dovuta nella misura del 75 per cento.
Anche in questo caso, per usufruire dell’agevolazione occorre presentare la dichiarazione IMU.
I capannoni delle imprese ed i macchinari
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le imprese possono chiedere la revisione della rendita catastale dei capannoni al fine di scomputare il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Per le richieste avanzate entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita produce effetti fiscali per tutto il 2016. Per gli accatastamenti successivi, invece, valgono le regole generali, ovvero la modifica della rendita avrà effetto ai fini Imu dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della messa in atti.
Pensionati residenti all’estero
A decorrere dal 2021, l’art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, introduce una riduzione dell’Imu pari al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
L’agevolazione spetta a condizione che il soggetto sia:
a) titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
b) residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
L’immobile deve essere un’abitazione non locata o data in comodato d’uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
L’art. 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 modifica nuovamente il regime delle riduzioni riservate ai pensionati esteri, prevedendo, limitatamente all’anno 2022, che l’IMU è ridotta al 37,5 per cento, il che vuol dire che la riduzione d’imposta passa dal 50 al 62,5%.
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) sono esenti dall'IMU finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21 dicembre 2022 sono state stabilite le aliquote e le detrazioni pubblicate nella presente sezione. Tali aliquote e detrazioni dovranno essere utilizzate per il calcolo dell'IMU per l'anno 2023.
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Per conoscere la rendita catastale
Per conoscere la rendita catastale è disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
- la provincia di ubicazione di qualsiasi immobile
- gli identificativi catastali (Comune, foglio, particella, subalterno);
per accedere al servizio dell'Agenzia delle Entrate clicca qui