La TASI dal 1° gennaio 2020 è abolita e viene incorporata nell’IMU (comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Le informazioni che seguono si riferiscono all'applicazione della TASI per l'anno 2019.
____________________________________________________
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
Il tributo è stato istituito dalla L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e modificato dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 30/04/2014.
La TASI presenta numerose analogie con l'IMU: del tutto identiche le modalità di calcolo che consistono nell'applicazione dell'aliquota alla base imponibile come definita per l'IMU, le modalità di versamento e le scadenze.
Le aliquote per l'anno 2019 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17 dicembre 2018, pubblicata nel presente sito. Per accedere alla deliberazione clicca qui.
TASI - QUALI SOGGETTI INTERESSA
La TASI ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Dunque è soggetto passivo di imposta chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra indicate.
TASI ANNO 2019
Abitazione principale
Viene confermata anche per l'anno 2019 l’esenzione dalla Tasi per le abitazioni principali non di lusso. Le abitazioni di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) rimangono soggette a Imu, con l’aliquota pari al 4 per mille approvata per l'anno 2019 e la detrazione di 200 euro e a Tasi, con l’aliquota dell’1,5 per mille.
Immobili assimilati
Sono state chiarite dalla legge le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale (con conseguente applicazione dell’esenzione dalla Tasi prevista per questa):
- abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
- alloggi sociali;
- ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
- immobili dei militari;
- abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
- abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.
Quindi, per l’anno 2019 la TASI si applica:
- alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - aliquota 1,5 per mille;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati - aliquota 1,5 per mille;
- alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C01, utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa - aliquota 1,0 per mille;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 - aliquota 1,0 per mille.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione. Nel sito internet Comunale è presente un programma per il calcolo del tributo e la predisposizione automatica del modulo di versamento.
Per il calcolo on-line della TASI clicca qui
sito alternativo: clicca qui (si consiglia di non utilizzare la funzionalità IMU + TASI)
COME SI CALCOLA LA TASI
La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Analoghe sono le modalità di calcolo, che consistono sostanzialmente nell'applicazione dell'aliquota alla base imponibile.
La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
OBBLIGO DICHIARATIVO
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo.
Non sussiste l'obbligo dichiarativo per tutti i contribuenti già soggetti passivi dell'imposta municipale propria.
Sono invece tenuti alla presentazione della dichiarazione nei termini sopra indicati, tutti i detentori degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (es. inquilini COOP).
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello che sarà disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Per conoscere la rendita catastale
Per conoscere la rendita catastale è disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
- gli identificativi catastali (Comune, foglio, particella, subalterno);
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
per accedere al servizio dell'Agenzia delle Entrate clicca qui