Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Responsabile di procedimento: Triveri Silvia Maria
Responsabile di provvedimento: Triveri Silvia Maria

Uffici responsabili

Servizio Tributi

Descrizione

La TASI dal 1° gennaio 2020 è abolita e viene incorporata nell’IMU (comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Le informazioni che seguono si riferiscono all'applicazione della TASI per l'anno 2019.

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TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Il tributo è stato istituito dalla L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e modificato dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 30/04/2014.

La TASI presenta numerose analogie con l'IMU: del tutto identiche le modalità di calcolo che consistono nell'applicazione dell'aliquota alla base imponibile come definita per l'IMU, le modalità di versamento e le scadenze.

Le aliquote per l'anno 2019 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17 dicembre 2018, pubblicata nel presente sito. Per accedere alla deliberazione clicca qui.

TASI - QUALI SOGGETTI INTERESSA

La TASI ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Dunque è soggetto passivo di imposta chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra indicate.

TASI ANNO 2019

Abitazione principale

Viene confermata anche per l'anno 2019 l’esenzione dalla Tasi per le abitazioni principali non di lusso. Le abitazioni di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) rimangono soggette a Imu, con l’aliquota pari al 4 per mille approvata per l'anno 2019 e la detrazione di 200 euro e a Tasi, con l’aliquota dell’1,5 per mille.

Immobili assimilati

Sono state chiarite dalla legge le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale (con conseguente applicazione dell’esenzione dalla Tasi prevista per questa):

  • abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
  • alloggi sociali;
  • ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
  • immobili dei militari;
  • abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
  • abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.

Quindi, per l’anno 2019 la TASI si applica:

  • alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - aliquota 1,5 per mille;
  • ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati - aliquota 1,5  per mille;
  • alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C01, utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa - aliquota 1,0 per mille;
  • ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 - aliquota 1,0 per mille.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione. Nel sito internet Comunale è presente un programma per il calcolo del tributo e la predisposizione automatica del modulo di versamento.

Per il calcolo on-line della TASI clicca qui

sito alternativo: clicca qui (si consiglia di non utilizzare la funzionalità IMU + TASI)

COME SI CALCOLA LA TASI

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Analoghe sono le modalità di calcolo, che consistono sostanzialmente nell'applicazione dell'aliquota alla base imponibile.
La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

OBBLIGO DICHIARATIVO

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo.
Non sussiste l'obbligo dichiarativo per tutti i contribuenti già soggetti passivi dell'imposta municipale propria.
Sono invece tenuti alla presentazione della dichiarazione nei termini sopra indicati, tutti i detentori degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (es. inquilini COOP).
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello che sarà disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Per conoscere la rendita catastale
Per conoscere la rendita catastale è disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
- gli identificativi catastali (Comune, foglio, particella, subalterno);
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

per accedere al servizio dell'Agenzia delle Entrate clicca qui

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento del tributo è effettuato tramite modello F24.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta può essere effettuato in due rate (acconto e saldo) o in unica rata (in sede di acconto).
Le scadenze sono le seguenti:
- acconto: entro il 17 giugno 2019
- saldo: entro il 16 dicembre 2019

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Si ricorda che il versamento non è dovuto per importi annui pari o inferiori a € 5,00=.

Il Codice Ente del Comune di Parabiago è G324.

Servizio online

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Recapiti e contatti
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Centralino 0331 406011
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