Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

CANONE DI CONCESSIONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Responsabile di procedimento: Triveri Silvia Maria
Responsabile di provvedimento: Triveri Silvia Maria

Uffici responsabili

Servizio Tributi

Descrizione

L'art. 27 del D.Lgs. 285/1992 ha previsto la possibilità di istituire negli Enti Locali il c.d. Canone non Ricognitorio. Tale canone si configura come una entrata patrimoniale che grava sui soggetti concessionari che utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico pertinente alle strade di proprietà di Enti Locali per scopi commerciali.
Il canone non ricognitorio ha la funzione di corrispettivo, di vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico e può essere determinato dall'Ente locale, con cadenza annuale (cfr. Circolare Ministero delle Finanze del 20/02/1996, n. 43).
In particolare, i commi 7 e 8 della citata circolare, prevedono il pagamento di una somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez.V., sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), possa essere pretesa dall'Ente anche nel caso in cui per la stessa occupazione venga già pagata la TOSAP o il COSAP.
Per quanto riguarda le tipologie di occupazione cui applicare il canone in questione, inizialmente si è ritenuto opportuno individuare le sole occupazioni che producono un gettito COSAP non proporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla concessione, e quindi si è individuata una prima tipologia di occupazione in quella realizzata per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa (condutture acqua - gas - energia elettrica).
La misura tariffaria applicata a questa tipologia, è pari ad 1 euro/ml.
Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di occupazione, quella relativa agli impianti pubblicitari, si deve precisare che si tratta di una tassazione già attualmente vigente, riproposta nel regolamento al fine di conferirgli maggior forza a livello normativo.
La misura tariffaria proposta nel regolamento tende a mantenere inalterato l'attuale gettito.
Per la consultazione delle misure tariffarie applicate alle ulteriori tipologie di occupazione soggette a tassazione si rinvia al regolamento pubblicato nel presente sito.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 01.01.2018
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