Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DEPOSITO SISMICO -CERTIFICAZIONE SISMICA PER SOPRAELEVAZIONE

Responsabile di procedimento: Marchetti Vito
Responsabile di provvedimento: Marchetti Vito

Descrizione

La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - D.G.R. n. X/5001 le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015.

La nuova zonazione sismica e la L.R. 33/2015 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016.

In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia).

Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (‘’costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni’’), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

Le novità immediate introdotte dalla L.R. n. 33/2015 e dalla D.G.R. 5001/2016 sono:

  • trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio;
  • per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell’autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori;
  • per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori;
  • attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
  • attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.

La procedura di deposito o la richiesta di certificazione per sopraelevazione, che deve avvenire prima dell'avvio dei lavori, è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato (obbligatorio dal 01/12/2018) in grado di eseguire la verifica formale degli elaborati, e specificatamente, della documentazione prodotta a supporto dell'istanza.

Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della "Denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/01 (Denuncia Cementi armati e struttura metallica), se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.

La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio della certificazione, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di avvio di del procedimento.

Tale certificazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Le istanze dovranno essere presentate compilando la modulistica on-line, attraverso apposito portale CPORTAL,  previa autenticazione e profilazione da parte dell'utenza.

LINK UTILI: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischio-sismico

 

Chi contattare

Personale da contattare: Caviglia Giuseppe, Porrati Tiziana

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 gg per il rilascio della certificazione per gli interventi di sopraelevazione

Costi per l'utenza

Per la sola richiesta di certificazione relativa ad interventi di sopralevazione occorrerà effettuare il versamento dei diritti di segreteria: http://trasparenza.comune.parabiago.mi.it/archivio5_modulistica_0_14779_22_1.html

 Le modalità di pagamento sono indicate in apposita sezione;  clicca qui per accedere.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

NORMATIVA SISMICA IN LOMBARDIA - VEDASI ANCHE APPOSITA SEZIONE DI REGIONE LOMBARDIA : http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischio-sismico

Servizio online

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