La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - D.G.R. n. X/5001 le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015.
La nuova zonazione sismica e la L.R. 33/2015 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016.
In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia).
Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (‘’costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni’’), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.
Le novità immediate introdotte dalla L.R. n. 33/2015 e dalla D.G.R. 5001/2016 sono:
- trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio;
- per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell’autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori;
- per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori;
- attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
- attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.
La procedura di deposito o la richiesta di certificazione per sopraelevazione, che deve avvenire prima dell'avvio dei lavori, è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato (obbligatorio dal 01/12/2018) in grado di eseguire la verifica formale degli elaborati, e specificatamente, della documentazione prodotta a supporto dell'istanza.
Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della "Denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/01 (Denuncia Cementi armati e struttura metallica), se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.
La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio della certificazione, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di avvio di del procedimento.
Tale certificazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.
Le istanze dovranno essere presentate compilando la modulistica on-line, attraverso apposito portale CPORTAL, previa autenticazione e profilazione da parte dell'utenza.
LINK UTILI: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischio-sismico