L'Accesso civico generalizzato (o accesso F.O.I.A. Freedom Of Information Act) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
- Contenuto e modalità di presentazione di una richiesta di Accesso Civico Generalizzato (Accesso F.O.I.A.) al Comune di Parabiago
Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) è disponibile nel menu di questa pagina un modulo da compilare e firmare.
E’ possibile utilizzare il modulo presente in allegato oppure analoga istanza in forma libera che contenga tutte le informazioni richieste dal citato modulo.
Si ricorda che l’ accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
Sono inammissibili eventuali istanze di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, qualora la stessa risulti manifestamente irragionevole.
Resta comunque ferma la possibilità per il Comune di chiedere di precisare la domanda di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
La richiesta potrà essere sottoscritta:
- con firma digitale direttamente sul file;
- con firma autografa sulla stampa del modello.
Laddove la richiesta di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.)
Invio telematico > La richiesta potrà essere spedita, anche tramite modulo disponibile in questa pagina, ad uno degli indirizzi di posta elettronica F.O.I.A. del Comune: e-mail: comune@comune.parabiago.mi.it; PEC: comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Invio con posta ordinaria > Il modulo potrà essere stampato, firmato e trasmesso all'indirizzo: Al Sindaco del Comune di Parabiago – Piazza della Vittoria, 7 – 20015 PARABIAGO.
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo fax al n. 0331.55.27.50 o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 (ufficio competente e che detiene i dati o documenti; all’Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e all’Ufficio Protocollo)
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- Informazioni generali sul procedimento
Laddove l’istanza di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) è necessario che l’ente destinatario dell’istanza di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) ne dia comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, l’Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.), accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il procedimento di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.), nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.
I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).
L’ente destinatario dell’istanza di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.
L’ente destinatario della richiesta di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali.
- Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
La disciplina in materia prevede che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D. Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame solo laddove l’accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.
In alternativa, alla richiesta di riesame, laddove si tratti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso del Comune di Parabiago è il difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Responsabile del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Parabiago: