Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Accesso agli atti (URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA)

Responsabile di procedimento: Meazza Simone , Colombo Paola
Responsabile di provvedimento: Pedrani Giuliano Elio, Colombo Paola
Responsabile sostitutivo: Marchetti Vito

Descrizione

Il servizio garantisce agli interessati il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale  corrispondente ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e connessa al documento  oggetto al quale è chiesto l'accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato:  legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante e del delegato, deve essere allegata alla richiesta. A seguito di istanza l'Ufficio procede al reperimento della pratica dopodiché il richiedente viene contattato per concordare un appuntamento per l'accesso. Si possono effettuare fotografie. Il pagamento dell’istanza viene effettuato tramite PagoPA (clicca qui) Nel caso sia richiesto il rilascio di fotocopie, le stesse non verranno effettuate in orario di sportello; successivamente la S.V. potrà ritirarle Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso la sede del Comune in Piazza della Vittoria. Nel caso di contestuale richiesta di copia di tavole di grosse dimensioni, il pagamento dei costi di ricerca e visura avverrà mediante PagoPA mentre i soli costi di riproduzione dovranno essere corrisposti direttamente  presso la copisteria ove avverrà il ritiro.
 

La domanda (https://trasparenza.comune.parabiago.mi.it/index.php?id_oggetto=5&id_doc=16396) deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte e contenere gli identificativi della pratica edilizia (numero e anno).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero: 0331/493020 - 493010

A tal fine vedasi "ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" - CLICCA QUI

Per l'identificazione delle pratiche edilizie  PRESENTATE DALL'ANNO 1994 è possibile procedere alla consultazione dell'elenco mediante l'accesso ai servizi on-line - CLICCA QUI - VEDI BACHECA ISTANZE COMUNALI

(Attenzione all'anno di selezione! Se non lo si conosce, scorrere il cursore in alto in modo da lasciare indefinito il dato).

Per l'identificazione delle pratiche edilizie PRECEDENTI ALL'ANNO 1994 è possibile consultare la scansione dei registri delle pratiche edilizie dal 1946 in formato pdf nei link sottostanti.

Ultimo aggiornamento: 25/08/2022

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1946 AL 1959

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1959 AL 1963

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1964 AL 1967

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1968 AL 1969

REGISTRO PRATICHE  EDILIZIE DAL 1970 AL 1972

REGISTRO PRATICHE  EDILIZIE DAL 1973 AL 1976

REGISTRO PRATICHE  EDILIZIE DAL 1977 AL 1979

REGISTRO PRATICHE  EDILIZIE DAL 1980 AL 1982

REGISTRO PRATICHE  EDILIZIE DAL 1983 AL 1985

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1986 AL 1987

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1988 AL 1989

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1990 AL 1991

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1992 AL 1994

REGISTRO PRATICHE EDILIZIE DAL 1995 AL 1997

ELENCO CONCESSIONI PASSI CARRAI dalla N. 1 alla N. 1259

ELENCO CEMENTI ARMATI DAL 1972 AL 1999

REGISTRO COMMISSIONI

ATTENZIONE: ALCUNI REGISTRI COMMISSIONI DEGLI ANNI CINQUANTA CONTENGONO UNA DOPPIA NUMERAZIONE RIFERITA ALLE PRATICHE EDILIZIE (UNA INDICATA CON UN TIMBRO E UN'ALTRA SCRITTA A MANO). SI INFORMA CHE, IN TAL CASO, LA NUMERAZIONE DA CONSIDERARE AI FINI DELLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E' QUELLA SCRITTA A MANO.

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1914-1920

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1921-1923

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1924

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1925

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1926

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1927

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1928-1929

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1930

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1931-1932

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1933

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1934-1940

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1941-1949

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1950

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1951

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1952

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1953

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1954

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1955-1956

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1957

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1958

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1959

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1960

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1961

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1962

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1963

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1964

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1965

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1966

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1967

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1968

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1969

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1970

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1971

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1972

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1973

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1974

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1975

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1976

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1977

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1978

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1979

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1980

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1981

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1982

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1983

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1984

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1985

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1986

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1987

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1988

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1989

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1990

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1991

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1992

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1993

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1994

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1995

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1996

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1997

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1998

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 1999

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 2000

REGISTRO COMMISSIONI ANNO 2001

 

 

 

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg. salvo presenza di controinteressati

Costi per l'utenza

Il pagamento dell’istanza viene effettuato direttamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale tramite PAGO PA oppure presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in caso di ritiro di copie.

Rimborso spese di riproduzione

Per ogni facciata formato A4 (copia fotostatica/scansione): € 0,25

Per ogni facciata formato A3 (copia fotostatica/scansione): € 0,50

Per ogni facciata di formato diverso (ad es. planimetria) utilizzare unità di misura il formato A4: es. per formato corrispondente a 4

facciate A4: € 1,00

Per CD rom: € 10,00

Per copia incidente stradale: € 62,89

Il rimborso delle spese effettivamente da sostenersi in relazione alla tipologia della spedizione.

La riproduzione fotografica o tramite microfilmatura dei documenti è gratuita, fatti salvi i diritti di ricerca e di visura.

Diritti di ricerca e di visura per pratiche edilizie

· 1 pratica edilizia: € 15,00;

· Da 2 a 5 pratiche edilizie: € 30,00 ad istanza;

· Per ogni pratica edilizia in più: € 15,00 a pratica edilizia.

Diritti di ricerca e di visura per altri atti

€ 1,00 (altri documenti diversi da pratica edilizia e da relazione di incidente stradale).

In caso di richiesta di copia digitale (scansione) di documento detenuto in formato cartaceo si applicano le medesime tariffe previste per l’estrazione di copia fotostatica (diritti di ricerca e di visura e rimborso delle spese di riproduzione).

In caso di rilascio di copia in assenza di “supporto” (invio tramite posta elettronica, PEC, etc.) di documento già detenuto in formato digitale dall’Ente, è dovuto solo il pagamento dei diritti di ricerca.

La richiesta proveniente da una pubblica amministrazione e da persona da essa incaricata, è trattata uniformandosi al principio di leale cooperazione istituzionale (art. 12, comma 3, del regolamento per garantire il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e il diritto di accesso civico - per i cittadini-).

Il pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca di cui sopra, di norma, va effettuato ad avvenuta estrazione di copia del documento richiesto

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del ....

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2021
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Recapiti e contatti
Piazza della Vittoria 7 - 20015 Parabiago (MI)
PEC comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Centralino 0331 406011
P. IVA 01059460152
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