Costi per l'utenza
Costo della CIE
22,20 € pagabili preferibilmente a mezzo bancomat o carta di credito direttamente all'operatore dell'anagrafe.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il Comune di Parabiago dall’8 gennaio 2018 emette esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica (CIE), essendo quella cartacea rilasciabile solo nei casi eccezionali previsti dalla Legge ed elencati nella circolare del Ministero dell’Interno n. 4/2017 di reale urgenza, da comprovare con idonea documentazione, per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Il rilascio è possibile SOLO SU APPUNTAMENTO con prenotazione OBBLIGATORIA sul sito del Ministero dell'Interno:
https://www.prenotazionicie.interno.gov.it
È importante ricordare alcune cose:
Per rinnovare la carta d’identità nel giorno e nell’ora prescelti occorre recarsi agli sportelli anagrafici portando con sé:
Carta di identità per minori:
È necessaria la presenza del minore, nonché quella di entrambi i genitori, muniti di documento di identità, per ottenere il documento valido per l’espatrio del minore. Se uno dei due genitori non può presentarsi deve rilasciare una dichiarazione di assenso (disponibile sul sito) allegando la fotocopia della sua carta d’identità. In caso di disaccordo o di impossibilità, il genitore richiedente deve rivolgersi al Giudice Tutelare.
Durata delle CIE:
Consegna della CIE
la nuova carta d’identità elettronica non sarà più rilasciata al momento della richiesta ma verrà spedita dal Ministero generalmente in 6 giorni lavorativi in Comune o all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta.
Importante: se la raccomandata non potrà essere recapitata all’indirizzo indicato rimarrà in giacenza all’ufficio postale per 30 giorni dopo di che verrà rispedita all’Amministrazione centrale dello Stato che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, la trasmetterà al Comune di emissione per la consegna.
Nota: al momento della richiesta del nuovo documento verrà effettuata una verifica sull’allineamento del codice fiscale del cittadino tra l’anagrafe comunale e l’Indice Nazionali delle Anagrafi, in caso di mancato allineamento e di impossibilità a procedere immediatamente al rilascio della CIE sarà comunicata successivamente la risoluzione del problema e fissato un nuovo appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica.
In caso di problematiche è possibile contattare il Ministero al numero verde 800.263.388 o all'indirizzo mail: cie.cittadini@interno.it
Per maggiori informazioni collegati al sito del Ministero degli Interni: CLICCA QUI
Clicca qui per scaricare le istruzioni
Costo della CIE
22,20 € pagabili preferibilmente a mezzo bancomat o carta di credito direttamente all'operatore dell'anagrafe.