Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ASSEGNO NUCLEO 3 MINORI

Uffici responsabili

Ufficio Servizi Sociali

Descrizione

COS’E’?

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno almeno 3 figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica) e che dispongono di patrimoni e redditi limitati come sotto riepilogato.

NOTA:

Per l’anno 2022, per la prestazione ANF, possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE i mesi di GENNAIO e/o FEBBRAIO come stabilito dall’ articolo 10 del decreto legislativo  29 dicembre 2021, n. 230 - la richiesta può essere presentata ai Comuni sino al 31/12/22. Dal mese di marzo 2022 in avanti va fatta eventuale richiesta per la nuova misura denominata ASSEGNO UNICO attraverso i CAF o mediante portale INPS.

CHI PUO’ RICHIEDERLO?

  • nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
  • nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
     
  • nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
     
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2022 pari a € 8.955,98);
     
  • cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
     
  • cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014). 

REQUISITI

  • Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e 3 figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
  • Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
  • Il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’ ISEE.
  • I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.

DECORRENZA E DURATA
L’assegno al nucleo familiare viene erogato per 2 mensilità (ESCLUSIVAMENTE i mesi di GENNAIO e/o FEBBRAIO 2022).

L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente e comunque non oltre il mese di febbraio 2022.

  • In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

PAGAMENTO DELL’ASSEGNO

L’INPS provvede al pagamento sulla base dei dati trasmessi dai comuni.

Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

MISURA DELL’ASSEGNO

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

  • sino ad un importo massimo di € 147,90 mensili per le richieste relative all’anno 2022 (per un totale di € 320,45 se riconosciuti in misura massima, valida quindi sia per Gennaio sia per febbraio 2022 – la quota include anche la quota relativa alla 13esima);
  • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
  • fino ad un periodo massimo di 2 mesi (gennaio e febbraio 2022).

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

Il nucleo richiedente deve essere titolare di risorse reddituali e patrimoniali non superiori alle soglie previste dall’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 8.955,98 per l’anno 2022.

L’assegno viene erogato dall’INPS.

Il contributo potrà essere accreditato sul conto corrente intestato al richiedente (nella domanda debbono essere indicate le coordinate bancarie) e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’INPS.
La data di presentazione non incide sui tempi di erogazione del contributo.

DECADENZA
Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA?

Il modulo per la presentazione della domanda deve essere ritirato presso lo sportello dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Parabiago o richiesto mediante mail scrivendo a servizisociali@comune.parabiago.mi.it e consegnato, debitamente compilato in ogni sua parte, all’Ufficio protocollo comunale.

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE ALLEGATI:

  • copia documento di identità in corso di validità
  • copia codice IBAN per l’accredito del contributo
  • per i cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno in corso di validità (allegare l’eventuale copia della raccomandata attestante l’effettiva richiesta di rinnovo)

NOTA BENE:

  • per i figli minori non nati in Italia: allegare atto di nascita in copia conforme all'originale, che deve essere:

LEGALIZZATO:
a) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero (art. 33 D.P.R. 445/2000)

b) con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aia (se lo Stato ha aderito a tale convenzione)

TRADOTTO IN LINGUA ITALIANA conforme al testo straniero (art. 22 D.P.R. 396/2000):

a) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero

b) o da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato o con Apostille

Se lo Stato ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 l'estratto di nascita viene rilasciato su modello plurilingue, esente da legalizzazione

LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DEI DOCUMENTI SOPRA CITATI NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL COMUNE DI PARABIAGO:

Telefonicamente:

Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0331/406029.

 

Mediante E-mail:
servizisociali@comune.parabiago.mi.it

 

Presso lo sportello dei Servizi Sociali – negli orari di apertura al pubblico:

MATTINO:

LUN-MAR-GIO-VEN: dalle 9:00 alle 12:15

MER: dalle 11:00 alle 13:30

POMERIGGIO:

LUN: dalle 16:45 alle 18:15

 

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Inserimento Domanda entro 30 giorni dalla data di consegna del Modulo Al Protocollo Comunale
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Recapiti e contatti
Piazza della Vittoria 7 - 20015 Parabiago (MI)
PEC comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Centralino 0331 406011
P. IVA 01059460152
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