Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Contributo per l'eliminazione delle BARRIERE ARCHITETTONICHE negli edifici privati

Descrizione

CHE COS'È?
Si tratta della possibilità di ottenere un contributo economico regionale per l’eliminazione di barriere architettoniche negli ambienti privati.
I cittadini con disabilità motoria o sensoriale possono realizzare interventi edilizi, nel proprio alloggio o/e condominio, finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche richiedendo un contributo, a parziale copertura del costo dei lavori da effettuare.
Può presentare richiesta il disabile residente o chi ne esercita la tutela o potestà, o il proprietario dell'immobile, nel caso il disabile sia affittuario.
Nel caso in cui le opere riguardino parti comuni dell'edificio, la domanda deve essere controfirmata all'Amministratore condominiale o dagli altri proprietari in caso di assenza dell'Amministratore.

A COSA SERVE?
Serve per facilitare l’utilizzazione degli ambienti privati da parte di persone disabili qualora esistano delle barriere architettoniche che ne limitano o ne rendano difficile la fruizione.

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
La richiesta deve essere presentata obbligatoriamente PRIMA DELL’INIZIO LAVORI e non sarà possibile l’erogazione del contributo per interventi già effettuati.
Una volta all'anno, nel mese di MARZO, il Comune trasmette a Regione Lombardia le domande ritenute ammissibili pervenute dal 2 marzo dell'anno precedente al 1° marzo dell'anno in corso (quindi, PER L’ANNO 2019/20 LE DOMANDE VANNO PRESENTATE DAL 2/3/2019 AL 1/3/2020)
Il soggetto interessato deve compilare il modulo per la domanda di contributo (ritirabile presso L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Parabiago o scaricabile dal sito comunale / sezione procedimenti). I moduli disponibili sono due: uno dedicato agli edifici costruiti dopo la data del 11/8/1989, l’altro invece dedicato agli edifici costruiti prima del 11/8/1989: si prega di scaricare il modulo corretto in base all’anno di costruzione della propria abitazione.
La domanda va presentata, completa di tutti gli allegati richiesti, presso il Protocollo Comunale previo controllo preventivo da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura al pubblico.

COSTI
E' previsto il solo costo della marca da bollo

NON TUTTI SANNO CHE…
I lavori di eliminazione delle barriere architettoniche potranno iniziare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO la presentazione della domanda al Protocollo Comunale.
Una volta ricevute le domande il Comune verifica la sussistenza dei requisiti, in particolare:

  • l’esistenza delle barriere architettoniche
  • l’inesistenza dell’opera richiesta
  • lo stato dei lavori, che non devono essere iniziati
  • la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare

I lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono soggetti ad IVA agevolata 4%.
Le fatture dovranno recare una data posteriore a quella della istanza di contributo.
A fine lavori, il soggetto richiedente deve consegnare all'ufficio sopra indicato le FATTURE QUIETANZATE relative ai lavori eseguiti.

Dopo l’erogazione delle somme richieste alla Regione Lombardia, l'ufficio comunale liquida i contributi in base alle fatture finali, confermando o rideterminando il contributo se il fatturato è inferiore a quanto preventivato. Non si può rideterminare il contributo se il fatturato è invece maggiore di quanto preventivato.
STATO DI LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
I recenti stanziamenti ministeriali (circa 25 milioni di euro) destinati alla Lombardia per il quadriennio 2017-2021, relativamente al Fondo istituito dalla legge 13/89, stanno consentendo lo scorrimento delle graduatorie e consentiranno di coprire circa il 70% delle richieste pervenute, liquidando le domande raccolte fino ai primi mesi dell’anno 2018.


DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
PER LAVORI IN EDIFICI COSTRUITI DOPO LA DATA DEL 11/8/1989

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, vanno allegati alla domanda i seguenti documenti

  1. certificato in carta libera, debitamente sottoscritto da un medico, da cui risulti esplicitamente:
    • l’handicap dell’avente diritto all’intervento,
    • la/e patologia/e da cui tale handicap deriva,
    • le obiettive difficoltà che ne derivano, (così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL – esplicativa della L. 13/89 al fine di identificare il tipo di intervento).
       
  2. certificato A.S.L. (o fotocopia ufficializzata dal richiedente), attestante l’invalidità totale  qualora il portatore di handicap voglia avvalersi della precedenza ai fini della liquidazione del contributo (eventuale)
     
  3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio
     
  4. la seguente documentazione che individua precisamente ed esclusivamente le opere oggetto di richiesta del contributo
     
    • relazione descrittiva
    • disegni
    • computo e/o
    • preventivo di spesa 

PER LAVORI IN EDIFICI COSTRUITI PRIMA DEL 11/8/1989

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, vanno allegati alla domanda i seguenti documenti:

  1. certificato in carta libera, debitamente sottoscritto da un medico, da cui risulti esplicitamente:
    • l’handicap dell’avente diritto all’intervento,
    • la/e patologia/e da cui tale handicap deriva,
    • le obiettive difficoltà che ne derivano (così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL - esplicativa della L. 13/89, al fine di identificare il tipo di intervento)
       
  2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio
     
  3. la seguente documentazione che individua precisamente ed esclusivamente le opere oggetto di richiesta del contributo:
     
    • relazione descrittiva
    • disegni
    • computo e/o
    • preventivo di spesa
       
  4. eventuale certificato dell’A.S.L. (o fotocopia ufficializzata dal richiedente), attestante l’invalidità totale qualora il portatore di handicap voglia avvalersi della precedenza ai fini della liquidazione del contributo.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Presa in Carico della Domanda entro 30 giorni dalla data di consegna del Modulo Al Protocollo Comunale

Allegati

File con estensione pdf INFORMATIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: INFORMATIVA_BARRIEREARCHITETTONICHE.pdf
(Pubblicato il 23/10/2019 - Aggiornato il 23/10/2019 - 270 kb - pdf)
File con estensione pdf Modulo Domanda Barriere Architett_EDIFICI COSTRUITI DOPO L'11/8/1989: domanda di contributo per edifici costruiti dopo l'11 agosto 1989.pdf
(Pubblicato il 27/09/2019 - Aggiornato il 27/09/2019 - 240 kb - pdf)
File con estensione pdf Modulo Domanda Barriere Architett_EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL 11/8/1989: domanda per edifici esistenti alla data 11 agosto 1989.pdf
(Pubblicato il 27/09/2019 - Aggiornato il 27/09/2019 - 217 kb - pdf)
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