Altre strutture che si occupano del procedimento
Termine di conclusione
Riferimenti normativi
Servizio online
Allegati

(Pubblicato il 11/11/2019 - Aggiornato il 11/11/2019 - 258 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
CHE COS'È?
Ai sensi del regolamento regionale 4/2017 sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.
A COSA SERVE?
I nuclei con Isee fino ai € 3.000 per poter presentare domanda di SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO, devono essere obbligatoriamente in possesso dell’attestazione di indigenza.
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
È NECESSARIO UN COLLOQUIO CON L'ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI RESIDENZA
Gli Assistenti sociali del Comune di Parabiago ricevono su appuntamento, da concordare preventivamente contattando il numero 0331/406029 o richiedendolo recandosi allo sportello dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico del Municipio.
All’Assistente Sociale del Comune compete, ai sensi di legge, accertare la situazione socio-economica familiare, anche mediante l’acquisizione di idonea documentazione. Il rilascio dell’attestazione è subordinata al colloquio di valutazione sociale e alla presentazione di tutta la documentazione necessaria alla realizzazione della stessa.
L’ASSISTENTE SOCIALE, ricevuta tutta la documentazione necessaria, PROVVEDERÀ A VALUTARE:
Nel caso di presa in carico del nucleo familiare da parte di altri servizi territoriali, ai fini della valutazione della condizione di indigenza, l’assistente sociale può avvalersi della relativa documentazione e degli eventuali elementi informativi.
TEMPI DI RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI INDIGENZA
IL COMUNE RILASCERÀ L’ATTESTAZIONE DI INDIGENZA AL RICHIEDENTE ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI DECORRENTI DAL TERMINE DELL’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA COMPLETA E PROTOCOLLATA
NOTE IMPORTANTI DA RICORDARE
ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE IN FOTOCOPIA PER LA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI INDIGENZA
Si chiede di presentare la seguente documentazione già durante il primo appuntamento con l’Assistente Sociale.
RELATIVAMENTE ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA:
RELATIVAMENTE ALLA CONDIZIONE ABITATIVA:
RELATIVAMENTE ALLA LA CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA: