Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE
Il Regolamento determina le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle sagre, nonché le competenze degli organi comunali per l’espletamento delle relative funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 18 ter e delle Linee Guida emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 02 agosto 2016.
Allegati

(Pubblicato il 17/05/2018 - Aggiornato il 17/05/2018 - 124 kb - pdf)