Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Le presenti norme disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio nelle forme previste dall'art. 8 del D.Lgs 31.03.1998 n. 114 (medie strutture di vendita) e in conformità a quanto previsto dalla L.R. 02.02.2010 N. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 8/215 e relative modalità attuative regionali e dalla DGRL n. VIII/6024 del 5.12.2007 e s.m.i..
Per media struttura di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq e i centri commerciali nei quali la somma delle superfici di vendita degli esercizi insediati è compresa entro tali limiti. Una media struttura di vendita assume carattere sovracomunale quando il peso insediativo del Comune, dato dal rapporto tra residenti più addetti e superfici di vendita delle medie strutture esistenti più quella oggetto dell’istanza, sia uguale o inferiore a 1,5. Il suddetto peso insediativo è inrelazione della superficie di vendita richiesta (alimentare o non alimentare).
