Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
REGOLAMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI E DEI CERTIFICATI DI CREDITO EDILIZIO
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56/2014.
L'art. 11 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, (Legge per il governo del territorio) affronta i temi della compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica, precisando che "... sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche in permuta con aree...". Il successivo comma 3 stabilisce che alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo.
l Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 11 del 13.03.2013, si avvale di tali facoltà che la normativa regionale offre disciplinando, agli articoli 13, 14, 15 e 16 delle Norme del Documento di Piano, le possibilità di utilizzo dei diritti edificatori nell'ambito degli istituti di compensazione urbanistica, perequazione ed incentivazione ed introducendo il "Certificato di Credito Edilizio".
- Il "Certificato di Credito Edilizio", ai sensi di quanto indicato nell'attuale strumento urbanistico ed in particolare nelle Norme di Attuazione del Documento di Piano (cfr. artt. 13-15-16 - Elaborato DP7), del Piano dei Servizi (artt. 8 e 9 - Elaborato PS5) e del Piano delle Regole (art. 9 - Elaborato PR10) risulta essere il documento o atto comprovante il credito edilizio, costituito dal "diritto edificatorio" generato:
- a titolo di compensazione della cessione di aree a servizi (Aree destinate a servizi pubblici di iniziativa pubblica e privata; Corridoio di riqualificazione ecologica e ambientale lungo il canale Villoresi; Aree per Servizi Pubblici di Interesse Strategico - ASPS) senza corrispettivo in denaro all'Amministrazione Comunale;
- a seguito di accordi convenzionali di Pianificazione Attuativa qualora, per effetto della cessione di aree e sedimi morfologicamente indivisibili, la S.l.p. ceduta risulta essere superiore alla capacità edificatoria totale ( riconoscendo l'eccedenza di S.l.p. quale diritto edificatorio);
- a seguito dell'impegno ad eseguire l'opera pubblica prevista dal Piano dei Servizi (limitatamente alle Aree per Servizi Pubblici di Interesse Strategico) con un Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), qualora la capacità edificatoria di compensazione dell'ASPS associata, esprimendo una S.l.p. stabilita in misura fissa (elaborato DP05.5) risulti effettivamente superiore a quella necessaria al raggiungimento della capacità edificatoria totale (riconoscendo l'eccedenza di S.l.p. quale diritto edificatorio);
- dall'applicazione del meccanismo incentivante (art. 15 - Elaborato DP7) limitatamente agli interventi di pianificazione attuativa (Piani di Recupero), previsti all'interno della Città Storica, laddove l'incremento della capacità edificatoria espresso in S.l.p., alla stregua della capacità edificatoria di compensazione, non può essere impiegato all'interno del Piano di recupero medesimo.
Si è proceduto a dettare le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei diritti edificatori attribuiti a titolo di compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica, nonché per acquisire e successivamente usare gli stessi, come attestati dal "Certificato di Credito Edilizio" previsto dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Parabiago, provvedendo altresì all'approvazione di un modello di certificato di credito edilizio e di Registro dei crediti edilizi.
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