Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Criteri premiali per applicazione dell'incentivo energia negli ambiti di trasformazione (ATS e ARU) e di pianificazione attuativa (Piani di Recupero)
Criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n 121 del 9-10-2014.
L’art.11 comma 5 della L.R. 12/2005 prevede che “…. Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia residenziale pubblica, consistente nell’attribuzione di indici differenziati determinati in funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall’articolo 44, comma 18, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 11 del 13.03.2013, prevede all’art.15 comma 1 lettera b) delle norme del Documento di Piano (elaborato DP7) che indica "....... in tutti gli ATS e ARU, a fronte di una proposta pianificatoria che preveda il ricorso all’edilizia bioclimatica o favorisca, in particolare con soluzioni di sistema per il comparto, il risparmio energetico, è attribuibile, sulla scorta di un criterio premiale da definirsi, da parte della Giunta Comunale, in modo unitario per tutti gli ambiti e da riconoscersi in sede di pianificazione attuativa, un incremento della Slp fino ad un massimo del 15% di quella prevista dalla scheda-progetto di cui all’elaborato DP.06....".
Pertanto l'Amministrazione Comunale ha proceduto a definire, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera b) delle norme del Documento di Piano (elaborato DP7), i criteri premiali, da riconoscere in sede di pianificazione attuativa, in funzione all’effettivo riconoscimento della proposta progettuale.
