Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Valore delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree a servizi di interesse pubblico o generale negli ambiti subordinati a pianificazione attuativa e nei casi di modifica della destinazione d'uso
Determinazione del valore delle monetizzazioni - Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2022
Con tale delibera è stato confermato quale valore per la monetizzazione delle aree a servizi previste dal Piano di Governo del Territorio l’importo base di €.50,00/mq. maggiorato di una percentuale variabile in funzione alle effettive possibilità edificatorie dell’area di intervento, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.112 dell’8/08/2013 e relative indicazioni; la “maggiorazione percentuale” sarà quindi pari al prodotto dell’indice di utilizzazione territoriale o fondiario del singolo ambito moltiplicato per cento. Dato l’indice di utilizzazione territoriale o fondiario pari a “n”, il valore unitario al metro quadro delle aree a servizi da monetizzare sarà conseguentemente pari a €.50,00 (valore base) + maggiorazione [€.50x (“n”x100)/100].
In caso di assenza di indice si procederà come segue:
a) per gli interventi edilizi diretti si valuterà al fine della monetizzazione un incremento pari ad un indice di 0,7 mq/mq.;
b) nei Piani Attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati - in entrambi i casi, solo e soltanto laddove il PGT non indichi espressamente un indice - si valuterà al fine della monetizzazione un incremento pari all’indice derivante dalla capacità edificatoria massima consentita ovvero pari all’indice Fondiario o Territoriale esistente (in base al PGT) e quindi determinabile in base alla Superficie Lorda dei fabbricati esistenti;
Allegati

(Pubblicato il 29/12/2022 - Aggiornato il 29/12/2022 - 99 kb - pdf)