Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

CONCESSIONE GRATUITA A LICEO SCIENTIFICO C.CAVALLERI PER IL GIORNO 6/02/20223

Nominativo: LICEO SCIENTIFICO STATALE CLAUDIO CAVALLERI
Dati fiscali: 92002510151
Regolamento alla base dell'attribuzione: REGOLAMENTO BIBLIOTECA CIVICA
Struttura organizzativa responsabile: Biblioteca Civica
Dirigente o funzionario responsabile: Ferraro Stefano Pietro
Importo atto di concessione:  € 156,16
Data atto di concessione: 06-02-2023
Data inizio: 06-02-2023
Data fine: 06-02-2023

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Richiesta Sala multiuso Prot.1377 del 18/1/2023 - Modifica orario Prot. 1527 del 19/1/2023 - Richiesta gratuito Prot.1998 del 24/1/2023 - Approvazione della Giunta Comunale REGDG n.19 del 3/2/2023 - Concessione Prot. n. 3279 del 6/02/2023

Allegati

File con estensione generica Allegato: CONCESSIONE LICEO 6-02-2023.pdf(1).p7m
(Pubblicato il 06/02/2023 - Aggiornato il 06/02/2023 - 226 kb - generica)
Contenuto creato il 06-02-2023 aggiornato al 06-02-2023
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